Onorevoli Colleghi! - Sulle strade italiane continua la scandalosa, ingiustificata e incivile carneficina: ogni giorno avvengono in media 617 incidenti stradali, con la morte di 15 persone e con il ferimento di altre 860, di cui circa 40 invalidi gravi. Assistiamo quotidianamente a vere e proprie stragi il cui bollettino di guerra viene aggiornato in continuazione dagli organi di informazione. Inoltre è da considerare che gli incidenti stradali non avvengono più soltanto il sabato sera ma, purtroppo, come detto, con una costanza quasi giornaliera.
      Le recentissime disposizioni approvate in materia (decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007), che hanno previsto l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, sembrano non costituire un valido deterrente quanto meno per tamponare il fenomeno, che appare inarrestabile. Infatti le norme previste per gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, responsabili di gravi incidenti, spesso mortali, che prevedono sanzioni pecuniarie nonché l'arresto con l'accusa di reato di omicidio volontario, in realtà appaiono virtuali, in quanto con i benefìci previsti dal nostro ordinamento giudiziario, nonché nei casi in cui si tratta di soggetti

 

Pag. 2

incensurati che patteggiano e pertanto godono degli sconti di pena, accade che il numero delle vittime della strada sia in continuo e inarrestabile aumento e che coloro che provocano gli incidenti mortali, tra il patteggiamento e i menzionati benefìci di pena, non scontino, come invece dovrebbero, la giusta pena.
      Inoltre nel nostro Paese, sebbene la sanzione massima prevista sia la revoca della patente di guida, oltre alle multe e alle penali, in realtà questa misura si limita a impedire la guida per un periodo limitato, ovvero soltanto un anno; passato tale periodo, le norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 consentono al soggetto che ha commesso la violazione di ripresentarsi all'esame per conseguire l'abilitazione alla guida così come avviene per qualsiasi diciottenne che voglia prendere la patente.
      La revoca della patente, infatti, può durare a vita, ma soltanto se è comminata non in seguito a un'infrazione, bensì al riconoscimento dello status di delinquente abituale oppure attraverso un esame medico che attesti la perdita definitiva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida. È quest'ultimo il caso degli ubriachi recidivi, che spesso, purtroppo, continuano a guidare in quanto sono pochi i laboratori di analisi che effettuano il test della transferrina desialata (Cdt), un marker di abuso alcolico cronico che consente di classificare un soggetto quale bevitore abituale.
      Il sistema previsto in caso di recidiva, inoltre, appare carente: infatti il citato decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede la sospensione della patente di guida per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la stessa sanzione scatta solo se l'organo di polizia che la commina è lo stesso.
      In sostanza, permangono attualmente alcune gravi e permanenti carenze sotto il profilo normativo in materia di norme di comportamento relative alla guida e di sicurezza per la circolazione.
      Le stragi automobilistiche sulle strade italiane restano impunite e le denunce in più occasioni sollevate dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada, secondo cui le recenti norme introdotte costituiscono più un monito che una censura definitiva e potranno conseguire dei piccoli risultati solo nel breve periodo, appaiono realistiche e fondate.
      La presente proposta di legge, pertanto, interviene in maniera particolarmente incisiva e specifica sul versante della prevenzione, al fine di introdurre una serie di norme per garantire la sicurezza stradale modificando le inadeguate misure approvate recentemente, attraverso sanzioni più severe che prevedono la revoca della patente di guida fino a dieci anni.
      Inoltre sono stabilite alcune modifiche per quello che concerne l'ipotesi di recidiva.
      Attualmente il decreto legislativo n. 285 del 1992, come ricordato, prevede la sospensione della patente di guida per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la sanzione scatta solo se l'organo di polizia che la commina è lo stesso. Tale procedura ha mostrato i suoi limiti a causa dell'inefficienza dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha denotato gravi insufficienze nell'organizzazione dei dati: la presente proposta di legge dispone, pertanto, l'obbligatorietà dell'invio alla predetta anagrafe della comunicazione relativa ad una infrazione commessa da un conducente, da parte di qualsiasi organo predisposto alla verifica della sicurezza e della circolazione stradali, entro le ventiquattro ore successive alla data in cui è stata commessa la stessa infrazione.
      Fra le diverse norme della recente normativa sulla sicurezza stradale che, come rilevato, appaiono indubbiamente inefficienti, vi sono poi alcune norme in materia di controlli sul tasso alcolemico e sull'abuso di sostanze stupefacenti che contribuiscono a rendere ancora più nebuloso l'intero quadro normativo sulla materia, necessitando pertanto di un intervento da parte del legislatore.
      Attualmente, il guidatore fermato dagli organi di polizia che rifiuta di sottoporsi alla prova dell'etilometro o agli esami per verificare la presenza di sostanze stupefacenti evita comunque l'arresto, che invece
 

Pag. 3

è previsto per chi, sottoponendosi ai citati test, risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 oppure aver assunto sostanze stupefacenti. Si tratta, quindi, di un'implicita ma reale «scappatoia» per i conducenti più ubriachi o imbottiti di sostanze stupefacenti.
      Con le modifiche previste dalla presente proposta di legge si introducono nuove disposizioni negli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, volte a punire sia dal punto di vista pecuniario che con l'arresto, il conducente del veicolo che, sottoposto ai citati controlli, si rifiuti di eseguirli.
      In definitiva, la presente proposta di legge intende migliorare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e di sanzioni per coloro che quotidianamente provocano incidenti automobilistici, spesso mortali, causati dall'eccessivo utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, al fine di porre un freno all'esorbitante e inaccettabile numero di vittime che con troppa frequenza si registra sulle strade e sulle autostrade italiane.
 

Pag. 4